CQC -Rinnovo della Carta di Qualificazione del Conducente

ilvaila • 6 giugno 2014

Fermo restando che potrà essere richiesta una Carta di Qualificazione del Conducente per documentazione entro e non oltre le note date del 9 settembre 2013, se relativa al trasporto di persone, e 9 settembre 2014, se relativa al trasporto di cose - la  validità della carta di qualificazione così conseguita avrà scadenza alla data del 9 settembre 2015, se relativa al trasporto di persone, e 9 settembre 2016, se relativa al trasporto di cose

Al fine di garantire parità di disciplina per situazioni giuridiche uguali, le predette date di scadenza (2015 – 2016) sono prorogate in favore di tutti i conducenti titolari di CQC ottenuta per documentazione , sia che abbiano già frequentato corsi di formazione periodica (all’esito dei quali il documento comprovante il rinnovo della qualificazione CQC sia stato già rilasciato con date di scadenza rispettivamente 9.9.2018 o 9.9.2019), sia che a ciò provvedano dopo l’entrata in vigore del provvedimento.

È espressamente previsto, infatti, che detti corsi sono da considerarsi utili a rinnovare la validità carta di qualificazione del conducente posseduta fino al 9 settembre 2020, se trattasi di CQC per il trasporto di persone, e fino al 9 settembre 2021, se trattasi di CQC per il trasporto di cose ( cioè per i cinque anni successivi alla data di scadenza di validità della CQC ottenuta per documentazione, come prorogata dall’articolo 1 del).

Dalla data di entrata in vigore del decreto (il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla G.U.), nell’archivio nazionale degli abilitati alla guida saranno coerentemente ed automaticamente aggiornate le date di validità dei documenti comprovanti la qualificazione CQC come segue:

data di scadenza attuale 09/09/2013 data di scadenza aggiornata 09/09/2015

data di scadenza attuale   09/09/2014 data di scadenza aggiornata  09/09/2016

data di scadenza attuale   09/09/2018 data di scadenza aggiornata  09/09/2020

data di scadenza attuale   09/09/2019 data di scadenza aggiornata 09/09/2021

Dal 9 marzo 2012 sono stati avviati i corsi di formazione periodica per le CQC che abilitano al trasporto di persone. Tra queste le prime in scadenza sono quelle rilasciate:

• a conducenti residenti in Italia, su esibizione documentale di un certificato di abilitazione professionale di tipo KD posseduto alla data del 9 settembre 2008;

• a conducenti residenti in uno Stato appartenente all’Unione Europea o alla Spazio Economico Europeo, in possesso alla data del 9 settembre 2008 di patente di categoria D1, D1+E, D o D+E e dipendenti con qualifica d’autista da impresa avente sede in Italia;

• a conducenti residenti in uno Stato extra-UE, su esibizione di abilitazione rilasciata dallo Stato di residenza – equipollente al certificato di abilitazione professionale di tipo KD italiano – posseduta alla data del 9 settembre 2008 e dipendenti con qualifica d’autista da impresa avente sede in Italia.

I conducenti titolari della CQC devono rinnovarla ogni cinque anni, dopo aver frequentato obbligatoriamente un corso di formazione periodica, solo teorico che consiste nell’aggiornamento professionale che consente ai titolari della CQC di perfezionare le conoscenze essenziali per lo svolgimento delle proprie funzioni, con particolare riguardo alla sicurezza stradale e alla razionalizzazione del consumo di carburante.

Il corso per il rinnovo della CQC può essere effettuato :

a partire da diciotto mesi antecedenti la scadenza di validità della CQC: in tale caso si possono continuare a guidare professionalmente veicoli per trasporto di persone o cose;

dopo la scadenza della CQC ma entro due anni : in tale caso dopo la scadenza del documento non si possono guidare professionalmente veicoli per trasporto di persone o cose fino all’avvenuto rinnovo;

oltre due anni dalla scadenza : in tale caso, occorre anche sostenere l’esame ed è preclusa la guida professionale di veicoli per trasporto di persone o cose dalla data di scadenza della CQC fino alla data di superamento dell’esame.

La CQC viaggiatori può essere rinnovata fino al compimento di 68 anni, sempre che sia stata rinnovata fino a tale età la patente di categoria D .

Al termine del corso di formazione periodica è rilasciato agli allievi un attestato di frequenza .

La CQC rinnovata è emessa dall’ UMC Ufficio Motorizzazione Civile competente in base alla sede dell’autoscuola o dell’ente che ha svolto il corso, previa presentazione da parte del titolare della CQC di nuova istanza su modello TT746C .

La validità della nuova CQC decorre :

dal giorno successivo a quello di scadenza della CQC posseduta se il corso è stato frequentato nei 18 mesi precedenti la scadenza ;

- dalla data di rilascio di attestato di fine corso , se il corso è stato frequentato nei 2 anni successivi alla scadenza della CQC .In questo caso è precluso l’esercizio dell’attività di autotrasporto professionale di cose o persone;

- dalla data di superamento dell’esame , per la CQC scaduta da oltre due anni e rinnovata a seguito di corso di formazione ed esame.

Il possesso della patente di categoria “C” italiana può essere soddisfatto anche dalla titolarità della patente di categoria “D” qualora questa sia stata conseguita antecedentemente all’1 ottobre 2004 (DM 30/09/2003 n° 40T).

Il conducente di età inferiore a 21 anni, titolare di patente di categoria C o CE, per ottenere la CQC, deve essere in possesso anche del CAP di tipo KC.

Per i titolari di CQC per trasporto di persone, che prima del 09/09/2013 dovessero raggiungere i 65 anni di età, la scadenza sarà quella coincidente con il compimento del 65° anno di età.

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